Impianti di allarme, detrazione fiscale e sconto in fattura

Impianti di allarme, detrazione fiscale e sconto in fattura

Sappiamo bene che da qualche anno è stata  introdotta la formula che consente al privato che intende dotarsi di sistemi di sicurezza di godere della detrazione fiscale IRPEF pari al 50% (link all’articolo).

Quello di cui si parla insistentemente però negli ultimi tempi è la cessione del credito, ovvero lo sconto in fattura.

Protocollo  n. 283847/2020 dell’Agenzia delle Entrate:

Disposizioni di attuazione degli articoli 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per l’esercizio delle opzioni relative alle detrazioni spettanti per gli interventi di ristrutturazione edilizia, recupero o restauro della facciata degli edifici, riqualificazione energetica, riduzione del rischio sismico, installazione di impianti solari fotovoltaici e infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici

 

Questa misura consente alle aziende fornitrici di servizi di operare direttamente ed immediatamente lo sconto in fattura pari al 50%, tale operazione consentirebbe al cliente di pagare la metà del costo dell’opera senza sborsare un centesimo in più e sarebbe poi l’azienda fornitrice che direttamente o indirettamente “sconterebbe” il restante 50%

Comodo no? Stando così le cose sembrerebbe di si, tuttavia pare che i sistemi di sicurezza (impianti di allarme, grate, videosorveglianza, porte blindate ecc) non ricadano nel paniere dei beni ai quali è possibile applicare questa misura.

Analizziamo la questione.

L’opzione per la cessione del credito o per lo sconto in fattura in luogo delle detrazioni fiscali è riservato ad interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all’articolo 16-bis, comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

Le lettere a) e b) NON comprendono spese relative “all’adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi” (Punto d).

In base alla normativa di cui sopra non si possono confermare l’applicabilità dello sconto in fattura nemmeno in contesti di ristrutturazione più ampi.

Questo in sintesi, dopo attenta analisi dei documenti emessi dagli organi competenti e vari confronti, lo stato delle cose. Ben consapevoli che talune aziende stiano mettendo in atto la procedura dello sconto in fattura, dal canto nostro ci sembra evidente che non vi siano gli estremi perché questo possa avvenire regolarmente, tuttavia vi invitiamo a fornirci elementi utili a dimostrazione della tesi opposta.

Si ringrazia per la collaborazione Lorenzo Forconi (Forconi Sicurezza)

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