Da chi e in che modo deve essere installato l’impianto di allarme intrusione - identikit dell’installatore di sicurezza

Da chi e in che modo deve essere installato l’impianto di allarme intrusione - identikit dell’installatore di sicurezza

di Admintech

Fai da te, improvvisati, venditori di aspirapolvere o installatori professionali, da chi e in che modo deve essere installato l’impianto di allarme intrusione?

Ce lo chiedete in molti e in molti pongono domande simili nei social quasi quotidianamente e allora cerchiamo di chiarire alcuni aspetti inerenti questo spinoso argomento; Da chi e in che modo deve essere installato l’impianto di allarme intrusione – identikit dell’installatore di sicurezza.

Prima però una doverosa premessa; gli impianti di allarme intrusione non sono semplici impianti elettrici ne tantomeno elettrodomestici, essi sono infatti soggetti a specifiche normative che ne regolamentano la costruzione la progettazione, la realizzazione e ne determinano i livelli di sicurezza.

Perché possa essere definito impianto di allarme intrusione, il nostro impianto deve avere alcune caratteristiche basilari;

  • deve essere installato da tecnici in possesso dell’abilitazione rilasciata dalle camere di commercio CCIAA di cui alla lettera “A” e alla lettere “B” del DM 37/08(impianti elettronici)

Requisito base per l’installazione di impianti elettronici e quindi di impianti di allarme è il possesso della lettera A (impianti elettrici) e della lettera B* (impianti elettronici e di videosorveglianza) tramite le quali le Camere di Commercio Industria Artigianato Agricoltura verificano che il tecnico o il responsabile tecnico sia abilitato all’esecuzione dei suddetti impianti.

*Per le procedure necessarie all’acquisizione di tale requisito si rimanda agli organi competenti.

  • i componenti devono essere installati a posa fissa secondo il parere del Mi.S.E.

In una nota rilasciata approvato dal Mi.S.E. Ministero dello Sviluppo Economico del 1° Dicembre 2014 e successiva alla Regione Veneto del 10 Marzo 2016 si legge:

“Il Mi.S.E., in risposta ad uno specifico quesito presentato da un privato, ha chiarito che l’attività di installazione di impianti antifurto dotati di tecnologia wireless rientra nel campo di applicazione del d.m. 37/2008, essendo gli impianti in parola ricompresi tra quelli previsti dalla lettera b), comma 2, dell’art. 1 del decreto in oggetto, tenuto conto di quanto specificato dall’art.2, comma 1, lettera f (impianti (…..) elettronici: le

componenti impiantistiche necessarie alla trasmissione ed alla ricezione dei segnali e dei dati, anche relativi agli impianti di sicurezza, ad installazione fissa alimentati a tensione inferiore a 50 V in corrente alternata e 120 V in corrente continua, mentre le componenti alimentate a tensione superiore, nonche’ i sistemi di protezione contro le sovratensioni sono da ritenersi appartenenti all’impianto elettrico ….).

Con ciò il Mi.S.E. ha inteso confermare che qualora l’installazione di impianti antifurto – ancorché dotati di tecnologia wireless – richieda la realizzazione di opere di installazione fissa ricorrano tutte le condizioni previste dall’articolo 2, comma 1, lettera f); in tal caso l’attività in parola rientra pienamente nell’ambito di applicazione del d.m. 37/2008 e pertanto può essere svolta unicamente da soggetti abilitati ai sensi di

quanto ivi previsto.

Con successivo parere rilasciato alla Regione Veneto il Mi.S.E. ha precisato che se l’attività di installazione di impianti di allarme antintrusione che utilizzano tecnologia wireless ha ad oggetto esclusivamente la realizzazione di impianti che non richiedono

alcuna installazione fissa (e che dunque possono definirsi come impianti mobili, privi di cavi di collegamento e che funzionano inviando e ricevendo segnali radio senza essere cablati né allacciati alla rete elettrica), la stessa attività può essere esclusa dal campo

di applicazione del D.M. 37/2008 e, pertanto, al verificarsi di tutte le suddette condizioni, può essere svolta liberamente.”

  • deve essere di livello uguale o superiore all’1 secondo norma CEI 79-3**

**Le Norme CEI costituiscono uno strumento univoco e ben codificato per soddisfare le prescrizioni di natura obbligatoria previste dalla legislazione nazionale ed europea.

La norma tecnica riguardante i sistemi di allarme intrusione e rapina (I&HAS) CEI 79-3 prevede 4 livelli di rischio dal più basso 1 al più alto 4 come di seguito specificato:

Livelli di rischio (estratto dalla Norma CEI 79-3).

Si prevedono intrusi o rapinatori con:

Livello

Rischio

·       bassa conoscenza I&HAS

·       limitata gamma di attrezzi facilmente reperibili

1

BASSO

·       conoscenza limitata I&HAS

·       gamma generica di utensili e strumenti portatili

2

MEDIO

BASSO

·       pratica I&HAS

·       gamma completa di strumenti e apparati elettronici

3

MEDIO

ALTO

·       capacità e risorse per pianificare in dettaglio

·       gamma completa di attrezzature, compresi mezzi di sostituzione componenti I&HAS

4

ALTO

  • Obblighi del committente

Il decreto n. 37 del 22/01/08 del Ministero dello Sviluppo Economico prescrive che è obbligo del committente affidare i lavori esclusivamente ad un’impresa abilitata dalla Camera di Commercio Industria e Artigianato. In caso contrario, è prevista una sanzione amministrativa per il committente e ciò potrebbe precludere anche eventuali risarcimenti assicurativi in caso di sinistro o non consentire i collegamenti con le centrali operative delle Forze dell’Ordine e degli Istituti di Vigilanza privata.

Non solo, le imprese installatrici di impianti di allarme intrusione che siano imprese individuali o organizzazioni complesse sono tenute al rispetto di quanto prescritto nell’allegato “K” della norma in materia di impianti di allarme e rapina (I&HAS Intrusion and Hold Up System).

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